Art. 3.

      1. Lo Stato concorre alla realizzazione del Parco con un contributo pari a 12.500.000 di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 12.500.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.